FAQ
La Fiumicino Tributi Spa è una società “in house providing”, a capitale interamente pubblico e sottoposta al “controllo analogo” del socio unico Comune di Fiumicino per l’esercizio in delega delle funzioni amministrative di natura territoriale, con particolare riferimento alle competenze esercitate dallo stesso Comune di Fiumicino, volte alla ottimizzazione dell’esercizio della funzione/attività amministrativa titolata “Servizio di gestione e riscossione delle entrate comunali” nel territorio di riferimento.
La società ha per oggetto sociale l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, di tutte le entrate comunali di natura patrimoniale e di tutte le altre entrate comunali. Nel dettaglio, si occupa dei servizi di gestione e di riscossione delle entrate tributarie della TARI e patrimoniali del CUP; del recupero dell'area evasiva dell’IMU, della TASI, della TARI e del CUP.
La Fiumicino Tributi è anche impegnata nella gestione dei procedimenti derivanti dalle sanzioni amministrative generate dalle violazioni al Codice della Strada emesse dal Comune di Fiumicino – Area Polizia Locale.
A Fiumicino, nell’edificio accanto alla sede comunale, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 che ospita anche la Polizia Locale, i servizi sociali e i servizi scolastici. Gli operatori impiegati al front office ricevono i cittadini, negli orari di apertura al pubblico, presso gli sportelli che si trovano al primo piano dello stabile.
Gli operatori impiegati al front office ricevono gli utenti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.30.
Il numero unico del nostro contact center è lo 0665043210. I giorni e gli orari per ricevere informazioni e assistenza telefonica sono i seguenti: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00 e il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00. Il sabato e la domenica gli uffici sono chiusi. Gli operatori della Fiumicino Tributi possono fornire, telefonicamente, solo informazioni di carattere generale.
Attraverso il bollettino PagoPA allegato al verbale ricevuto dal Comune di Fiumicino – Area Polizia Locale. Il bollettino pagoPA si può pagare:
• In banca, presso le filiali aderenti o gli sportelli ATM abilitati
• In ufficio postale
• Presso gli esercenti convenzionati, come bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie
• Presso i punti di posta privata
• Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
Il bollettino pagoPA si può pagare anche online, tramite:
• Internet Banking
• Mobile Banking
• CBILL, un sistema che permette di pagare online avvisi pagoPA e bollette
• Il portale Multe Online
Quando viene il postino e notifica l’atto all’indirizzo di residenza.
Altra casistica riguarda il caso della giacenza del verbale presso gli uffici postali (compiuta giacenza). Una situazione che si verifica quando il multato non ha ritirato la raccomandata, perché non era in casa al momento della consegna da parte del postino e nessun altro ha provveduto a ricevere l’atto giudiziario in sua vece.
In questo caso, il perfezionamento si ha nel giorno effettivo del ritiro se questo avviene entro i primi 10 giorni o, comunque, per compiuta giacenza oltre tale soglia temporale.
Quindi:
• se la multa è ritirata entro i primi 10 giorni dall’avviso di giacenza consegnato al multato, i 5 giorni della misura ridotta iniziano a decorrere dal giorno successivo al ritiro;
• se, invece, la multa viene ritirata oltre 10 giorni dall’avviso di giacenza, la data di effettiva notifica viene considerata il decimo giorno, quindi, i 5 giorni della misura ridotta iniziano a decorrere dall’undicesimo giorno dall’avviso di giacenza.
Il pagamento della cartella esattoriale, per non incorrere in ulteriori maggiorazioni previste dalla legge, deve essere effettuato entro i 60 giorni dalla notifica.
Qualora si ritenga che il pagamento non sia dovuto, è possibile agire in via giudiziale o stragiudiziale, nei seguenti modi:
A seconda del vizio che si intenda far valere, il ricorso segue il rito processuale sancito dal Decreto Legislativo 150/2011 o il rito processuale sancito dagli articoli 615 o 617 del Codice di Procedura Civile.
- Nel primo caso il giudizio si introduce, con ricorso, da depositare presso la cancelleria del Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione della “cartella di pagamento”.
- Nel secondo caso il ricorso si introduce con atto di citazione, secondo la tempistica definita dal codice di procedura civile.
La procedura principale e di maggiore interesse per il cittadino è quella prevista dalla Legge 228/2012 e si effettua interagendo direttamente con Agenzia delle Entrate Riscossione, attraverso il suo portale on line scaricando il modulo ivi presente e consegnandolo ad uno dei suoi sportelli. Ricevuta l'istanza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione si fa carico di trasmetterla al Comune di Fiumicino – Polizia Locale e, se ne sussistono i motivi, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.
In assenza di riscontro da parte dell'Ente creditore entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il debito venga annullato. Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'Ente creditore informa l’interessato del rigetto della richiesta e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione. Questa procedura ha il vantaggio della definizione per silenzio accoglimento della domanda decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se non viene adottato un provvedimento di rigetto della stessa. Allo stesso modo la presentazione della dichiarazione sospende, comunque, la riscossione.
Il debitore ha comunque diritto a presentare un’istanza volta a sollecitare i poteri generici di autotutela dell’Amministrazione.
Le richieste di discarico pervengono, ordinariamente, mediante la società Partecipata Fiumicino Tributi S.p.A, che esercita le funzioni di “sportello contravvenzioni”, per il Comune di Fiumicino – Polizia Locale. Ci si può presentare, presso gli sportelli della Fiumicino Tributi siti in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10, negli orari di apertura al pubblico, per depositare la propria richiesta di persona muniti della seguente documentazione:
• Modulo di istanza di discarico della cartella esattoriale, debitamente compilato e firmato. Il modulo è reperibile anche presso gli uffici della Fiumicino Tributi in orario di apertura al pubblico.
• Documento d’identità del richiedente in corso di validità.
• Se l’istanza viene presentata da persona diversa dal richiedente, delega + documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato.
La richiesta può, alternativamente, essere presentata:
• attraverso posta elettronica certificata, allegando tutta la documentazione che attesti i motivi della richiesta (copia del documento identificativo e del verbale oggetto della richiesta), all’indirizzo protocollo@cert.fiumicinotributi.it.
Si evidenzia che la presentazione dell’istanza non comporta mai la sospensione della riscossione e la sua presa in carico da parte dell’Ente creditore ha carattere eccezionale, atteso che esistono i rimedi di cui alla Legge 228/2012 per ottenere il discarico semplificato di una cartella di pagamento.
Per catalogare e rendere oggettivi i casi di ammissibilità delle istanze trattate, anche per fini di prevenzione della corruzione, il Comune di Fiumicino – Polizia Locale ha adottato alcuni criteri organizzativi, utili a limitare la discrezionalità nella valutazione delle istanze. Pertanto, l’avvio della procedura di discarico potrà avvenire solo in presenza della comprovata ricorrenza dei seguenti casi:
• avvenuto pagamento della sanzione amministrativa;
• vizi del procedimento di notifica dell’atto recante la sanzione amministrativa;
• vizi della “cartella di pagamento” dipendente dalla pendenza o definizione favorevole al ricorrente di ricorsi;
• morte del trasgressore.
La Fiumicino Tributi S.p.A., verificata la completezza della documentazione prodotta, la inoltra al Comando di Polizia Locale di Fiumicino a cui, come Ente creditore, spetta l’accoglimento (totale o parziale) della richiesta di discarico.
Gli eventuali vizi del verbale non sono più rilevabili decorsi 60 giorni dalla notifica dello stesso, qualora non si sia provveduto, tempestivamente, a proporre ricorso.
Inviando tramite PEC: protocollo@cert.fiumicinotributi.it l’attestazione di avvenuto pagamento e la copia della comunicazione ricevuta.
Per dimostrare che il possesso è venuto meno in data antecedente alla violazione, si deve presentare al Comune di Fiumicino - Area Polizia Locale uno dei seguenti documenti:
• Atto notarile di compravendita;
• Foglio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che rilascia il Certificato di Proprietà (CDP) e attesta lo stato giuridico attuale del veicolo.
Facendo ricorso:
- entro 30 giorni dalla notifica del verbale al Giudice di Pace competente per territorio.
- entro 60 giorni al Prefetto di Roma o al Comando di Polizia Locale di Fiumicino.
Occorre fare ricorso:
- entro 30 giorni dalla notifica del verbale, al Giudice di Pace competente per territorio.
- entro 60 giorni dalla notifica del verbale, al Prefetto di Roma o al Comando di Polizia Locale di Fiumicino.
Occorre fare ricorso:
- entro 30 giorni dalla notifica del verbale, al Giudice di Pace competente per territorio.
- entro 60 giorni dalla notifica del verbale, al Prefetto di Roma o al Comando di Polizia Locale di Fiumicino.
Sì, ma solo nel caso in cui il ricorso ha trovato accoglimento. È sufficiente fornire la documentazione attestante l’annullamento da parte del Giudice di Pace o del Prefetto presso gli sportelli della Fiumicino Tributi in orario di apertura al pubblico o inviare il tutto via PEC a protocollo@cert.fiumicinotributi.it.
È un invito a regolarizzare la propria posizione per verbali elevati in passato e relativi a violazioni amministrative al Codice della Strada non pagati o pagati in misura parziale. Arrivano via posta ordinaria o PEC. Si informa il trasgressore che stanno per essere avviate le procedure per il recupero forzato delle somme risultanti a debito, comprensive delle eventuali spese di accertamento e di notifica relative a verbali per violazioni al Codice della Strada. Al fine di evitare maggiori oneri si preferisce, prima di attivare le procedure di riscossione coattiva, inviare un utile promemoria che comprende tutti i dettagli riguardanti il verbale o i verbali di riferimento e l’importo da versare.
• Utilizzando l’allegato avviso di pagamento PagoPA ricevuto via PEC o via posta ordinaria.
• Attraverso un pc o uno smartphone su Multe Online.
• Sul portale Multe Online, accedendo attraverso SPID o CIE per una visione più completa della sanzione, consultando le informazioni dettagliate e relative ai motivi che hanno portato al verbale d'infrazione.
• Attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@cert.fiumicinotributi.it scrivendo nell’oggetto “preruolo” e il numero del verbale riportato nella prima colonna della tabella inserita nella comunicazione. All’indirizzo PEC potrà essere inoltrata idonea documentazione utile a dimostrare la propria regolarità nei pagamenti, ovvero la totale estraneità a quanto ascritto. La richiesta può essere inviata anche da una PEC di terzi.
• Recandosi presso la sede della Fiumicino Tributi S.p.A. sita in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 10 - 00054 Fiumicino (RM) nei seguenti giorni ed orari: LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ dalle 08.30 alle 14.00 ▪ MARTEDÌ - GIOVEDÌ dalle 14.00 alle 16.30. Se si presenta altra persona, deve essere munita di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante.
Il servizio Cds-Contravvenzioni, verificata la tempestività e correttezza del pagamento, inserisce nel portale Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di annullamento in attesa di essere autorizzata dal Comando di Polizia Locale.Si potrà verificare la propria posizione accedendo al cassetto fiscale, sul portale di Agenzia Entrate Riscossione a questo link
Il garage è un bene accatastato, di norma, in categoria C6. L’esenzione è ammessa per le pertinenze nel limite di una soltanto per categoria catastale. Quindi se abbiamo due C6 l’esenzione spetterà solo su uno dei due (a scelta del contribuente) e invece sull’altro bene dovremo pagare l’imposta IMU con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Ai sensi dell’art. 540 del C.C., al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa coniugale se di proprietà del defunto o comune. Pertanto, se la casa era posseduta in comproprietà con altre persone, il diritto di abitazione non si costituisce. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze, è un diritto reale, pertanto gli eventuali altri eredi (figli) restano titolari della sola nuda proprietà e non sono soggetti passivi di imposta. L’unico soggetto passivo di imposta è il coniuge superstite. Il diritto di abitazione spetta anche nel caso in cui il coniuge abbia rinunciato all’eredità e non si perde in caso di cambio di residenza o dimora.
La normativa IMU prevede la non applicazione dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale per le categorie catastali da A/2 ad A/7.
Il concetto di abitazione principale (definizione contenuta nella normativa IMU ) è diverso dal concetto di prima casa (definizione contenuta nella normativa relativa alle imposte per l’acquisto di immobili: registro, ipotecarie e catastali); per abitazione principale si intende l’immobile in cui il possessore (inteso come soggetto passivo di imposta, quindi il proprietario o il titolare di diritto reale sull’immobile) dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto, sino alla data in cui il contribuente richiede il cambio di residenza, fissando contestualmente la propria dimora abituale nell’immobile, lo stesso non può essere considerato abitazione principale e non può fruire dell’esenzione prevista.
La nuova IMU ha introdotto la figura del “genitore affidatario” in sostituzione del “coniuge assegnatario”. La normativa considera abitazione principale «la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso». L’Ifel, Istituto per la finanza e l’economia locale, nelle Faq sulla nuova Imu del 6 marzo 2020 ricorda che le disposizioni in merito all’assegnazione della casa familiare riguardano i figli minori (articolo 337sexies Codice civile) e i figli maggiorenni portatori di handicap grave (articolo 337-septies Codice civile). L’assimilazione non opera, invece, in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, per i quali il mantenimento della casa familiare avviene non in virtù della qualifica di “genitore affidatario”, ma in ragione degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, a nulla rilevando che si tratti di figli fiscalmente “a carico”. La nuova formulazione si trascina parte dei problemi registrati con la figura dell’ex coniuge assegnatario, visto che manca la precisazione che l’assegnazione della soggettività passiva opera nei limiti della quota di possesso del genitore non affidatario. Anche per il genitore affidatario non è previsto un obbligo di residenza e dimora e l’assimilazione non opera in caso di abitazioni di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nulla è scritto per le pertinenze, ma anche queste accedono al beneficio fiscale previsto per l’abitazione cui pertengono. In conclusione, il quadro normativo è profondamente mutato, e rispetto al passato ci saranno ipotesi di assimilazioni non più riconoscibili, come quelle relative alle assegnazioni all’ex coniuge in assenza di figli o con figli maggiorenni, e nuove ipotesi di assimilazione, con riferimento alle coppie di fatto, con genitori affidatari.
L’IMU deve essere pagata per i mesi di possesso, il mese della compravendita è imputato a chi ha avuto possesso per più di 15 giorni.
Di seguito alcuni esempi:
– rogito stipulato il 4 aprile: il venditore paga per 3 mesi, il compratore paga per 9 mesi;
– rogito stipulato il 17 ottobre: il venditore paga per 10 mesi, il compratore per 2 mesi;
– rogito stipulato il 15 maggio (mese di 31 giorni): il venditore paga per 4 mesi, il compratore per 8 mesi;
– rogito stipulato il 15 novembre (mese di 30 giorni): il mese di novembre, parità di giorni di possesso fra i contraenti, è imputato per legge al compratore che pagherà per 2 mesi, il venditore pagherà per 10 mesi.
L’art. 2, c. 5, D.L. n. 102/2013 dispone:
“Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio”.
Pertanto, per applicare l’esenzione di cui si tratta è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni oggettive:
- l’immobile posseduto deve essere censito in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;
- deve trattarsi dell’unico immobile posseduto dal contribuente;
- non deve essere concesso in locazione.
Quanto al requisito soggettivo, dal quesito emerge che il richiedente l’esenzione appartiene al personale delle forze dell’ordine.
La norma attribuisce il diritto all’agevolazione al personale appartenente a:
• Polizia di Stato;
• Arma dei Carabinieri;
• Marina Militare;
• Guardia di Finanza;
• Vigili del Fuoco;
• Aeronautica Militare;
• Esercito Italiano.
Se il richiedente rientra in una delle categorie sopra elencate, il requisito soggettivo è rispettato.
Ne segue che, nel caso in esame, e verificata la sussistenza di tutti i requisiti sopra precisati, non essendo necessarie né la dimora abituale, né la residenza anagrafica del contribuente nell’immobile oggetto di esenzione, l’agevolazione è dovuta.
Infine, si ritiene utile citare la recente sent. C.T.R. Lazio, Sez. 9, 6 settembre 2022, n. 3722 che ha precisato:
"Non è dovuta l’Imu, spettando l’esenzione ex art. 2 del d.l. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 124 del 28 ottobre 2013, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che il contribuente, nella fattispecie alloggiato in una caserma, presenti, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione da presentare al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio, onere previsto dalla legge n. 124 del 28/10/2013, art. 2 comma 5 bis: nel caso di specie oltre al rigetto dell’appello del contribuente per il mancato adempimento dell’onere, è stata riconosciuta la correttezza della notifica dell’atto impugnato, inviato con raccomandata del 24 dicembre 2018 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2019, realizzata secondo la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valida, come sancito da giurisprudenza costituzionale, sent. n. 477/2002, e copiosa giurisprudenza di Cassazione e di merito, con riguardo agli atti processuali.