Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai cittadini in posizione debitoria: il debitore, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva, dichiarerà sotto la propria responsabilità di trovarsi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, specificandone le cause. A supporto della dimostrazione dello stato di obiettiva difficoltà, alla richiesta di rateizzazione potrà essere allegato il modello ISEE corrente.
Come fare
Il numero massimo di rate (mensili) concedibili è pari a 72, secondo il seguente schema:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4. 000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 ad euro 10.000,00 fino a trentasei rate mensili.
- da euro 10.001,00 ad euro 20.000,00 fino a quarantotto rate mensili.
- oltre i 20.001,00 fino a settantadue rate mensili.
Sulle somme rateizzate verranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 25, computati su base giornaliera.
Non si possono rateizzare importi inferiori ad euro 100,00, fatte salve eccezionali situazioni di particolare disagio economico, valutate dal responsabile dell’entrata.
La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
Cosa serve
Presentazione della richiesta della al Servizio competente, entro 60 giorni dalla notifica del titolo di pagamento, salvo casi eccezionali dovuti ad esigenze sopravvenute.
Cosa si ottiene
Si ottiene la rateizzazione del debito fino a un massimo di 72 rate.
Tempi e scadenze
Il responsabile dell’entrata, previo accertamento dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla ricezione, con atto motivato può accogliere la richiesta di rateizzazione ovvero respingerla.
Procedure collegate all'esito
- Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito
non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. - In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa per la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, salvo che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8; la proroga non può essere concessa a chi stia usufruendo di un
piano di rateizzazione di 72 rate mensili.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2025, 15:57