Materie del servizio
A chi è rivolto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. La società non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
Descrizione
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza della Fiumicino Tributi S.p.A., qualora la medesima ne abbia omesso la pubblicazione.
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo .
Come fare
L’istanza va presentata all'Ufficio/Servizio responsabile del procedimento:
La richiesta può essere inviata tramite:
- posta ordinaria all'indirizzo dell’Ufficio/Servizio individuato come competente presso Fiumicino Tributi S.p.A. - Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa 10 - 00054 Fiumicino (RM).
- PEC all'indirizzo e-mail protocollo@cert.fiumicinotributi.it
Cosa serve
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico nell'apposita sezione Modulistica
Le istanze sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale;
b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità;
d) sono trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
Cosa si ottiene
Accesso alla documentazione oggetto della richiesta
Tempi e scadenze
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2025, 17:38